SUPERBONUS 110% SULLE SCHERMATURE SOLARI

Grazie al Decreto Rilancio 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel maggio 2020 e convertito in Legge n. 77 nel luglio 2020, il Governo ha introdotto la possibilità di accedere ad un incentivo fiscale del 110% sul costo di determinati interventi edilizi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 che abbiano l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica della propria casa, come ad esempio l’acquisto e la messa in opera di pergole e tende da sole, che consentano una riqualificazione energetica di almeno due classi.

SOGGETTI BENEFICIARI:

•persone fisiche, compresi esercenti arti o professioni
•enti e altri soggetti (associazioni tra professionisti o artisti, società semplici)
•cooperative di abitazioni per gli immobili
•istituti autonomi case popolari (IACP) e altri enti con le medesime finalità sociali
•ONLUS, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, associazioni di promozione sociale registrate
•associazioni o società sportive dilettantistiche, registrate per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
•non solo i proprietari degli immobili ma anche i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore
•titolari di reddito di impresa o professionale, solo se partecipano alle spese per gli interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni

REQUISITI:

Le schermature solari
•devono essere applicate in modo solidale all’involucro edilizio e non liberamente montabili o smontabili dall’utente
•devono essere a protezione di una superficie vetrata possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate nella superficie vetrata
•devono essere mobili
•devono essere schermature tecniche con livelli di prestazione della classe di schermatura solare gTot ≤ 0,35
•devono possedere la marcatura CE rilasciata dal produttore devono essere orientate da EST a OVEST passando per SUD (sono esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST ad eccezione delle chiusure oscuranti)
•devono rispettare le normative nazionali e locali in tema di urbanistica, edilizia, sicurezza ed efficienza energetica

INTERVENTI TRAINANTI:

Per poter usufruire del Superbonus 110%, le schermature solari devono essere state inserite nella progettazione energetica, integrandosi con i cosiddetti interventi “trainanti”, ossia:
•Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (Cappotto Termico) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
•Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
•Sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9.

SUPERBONUS 110%: MODALITÀ DI RIMBORSO:

Detrazione fiscale: 
detrazione dall’imposta sul reddito (IRPEF) per il cliente finale, suddivisa in 5 quote annuali, a partire dalla dichiarazione dei redditi successiva.

Sconto in fattura: 
sconto dell’importo massimo pari al 100% sul corrispettivo dovuto, anticipato dal rivenditore, se da lui previsto. Il rivenditore recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione, cedibile ad altri soggetti.

Cessione del credito:
 cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Una volta che il rivenditore diventa proprietario del credito fiscale può: usufruirne per 5anni, compensando annualmente con le imposte dovute allo Stato cederlo ad altre entità.

Per approfondimenti consultare il sito dell’ENEA alla sezione dedicata

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